SENTENZA CONSIGLIO DI STATO SUL CREDITO SCOLASTICO (7 maggio 2010)

La sentenza del Consiglio di Stato del 7 maggio 2010 annulla la sentenza del TAR Lazio del luglio scorso che aveva dichiarato illegittima l’attribuzione del credito scolastico da parte dei docenti di religione cattolica. Secondo il TAR Lazio l’attribuzione di un credito specifico agli alunni che si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica avrebbe dato luogo ad una discriminazione nei confronti di coloro che non si avvalgono di tale insegnamento, ma nel loro pieno diritto non scelgono alcuna attività. Il Consiglio di Stato, pur tenendo conto dello “stato di non obbligo” stabilito dalla Corte Costituzionale per i non avvalentisi, nega l’esistenza di discriminazioni sostenendo che gli studenti che non si avvalgono né dell’insegnamento della religione cattolica, né delle attività alternative possono comunque conseguire il massimo del credito scolastico attraverso la positiva valutazione di altre attività. La sentenza peraltro ribadisce che l’insegnamento delle religione cattolica non dà luogo a voti. Inoltre il Consiglio di Stato afferma con forza che l’istituzione in ogni scuola dell’attività alternativa “deve considerarsi obbligatoria per la scuola” perché “la mancata attivazione dell’insegnamento alternativo può incidere sulla libertà religiosa dello studente o della famiglia”.